Art. 3.
(Pianificazione territoriale).
1. La realizzazione di aviosuperfici di terra o di acqua e delle strutture tecniche di supporto, previste dalla legge 2 aprile
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1968, n. 518, e dai decreti ministeriali recanti norme di attuazione della medesima legge n. 518 del 1968, non costituisce destinazione urbanistica.
2. Le acque del demanio dello Stato e quelle del demanio regionale sono da intendere quali superfici non segnate, limitatamente all'uso da parte di veicoli idrovolanti, di anfibi e di elicotteri muniti di galleggianti, ai sensi della parte terza del codice della navigazione.